PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i figli concepiti, sulla base di apposita certificazione medica, e le persone eventualmente conviventi»;

          b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge;